PARTE IV - Impiantistica
Prevenzione incendi
8. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 MARZO 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro)

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali.



Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali.


Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.


(allegato omesso)