Art.
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Oggetto. Campo di applicazione.
Il
presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13,
comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri
per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed
indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da
adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
Il
presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei
luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato
decreto legislativo n. 626/1994.
Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7.