PARTE IV - Impiantistica
Riscaldamento
§ 6. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 NOVEMBRE 1996 N. 660 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi)

Art. 5 - Presunzione di conformità.


Art. 5 - Presunzione di conformità.


Si presumono conformi ai requisiti di rendimento di cui all'art. 4, le caldaie fabbricate in conformità delle norme tecniche armonizzate europee i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.


Le caldaie di cui al comma 1 devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I, punto 1, e corredate dalla dichiarazione CE di conformità.


Le verifiche dei rendimenti di cui all'art. 4 avvengono secondo le modalità e con le tolleranze fissate dalle norme tecniche armonizzate europee.


I riferimenti alle norme tecniche nazionali, che traspongono le norme armonizzate di cui ai commi 1 e 3 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


In assenza di norme tecniche armonizzate europee si applica la normativa nazionale.