PARTE IV - Impiantistica
Riscaldamento
§ 6. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 NOVEMBRE 1996 N. 660 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi)

Art. 3 - Esclusioni.


Art. 3 - Esclusioni.


Sono esclusi dal presente regolamento:


a) le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate anche con combustibili solidi;


b) gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici;


c) le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili diversi da quelli liquidi o gassosi aventi caratteristiche non comparabili a quelli normalmente in commercio quali: gas residui industriali, biogas e residui di origine vegetale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 1995;


d) le termocucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici;


e) gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kw progettati unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda per usi igienici circolante per gravità:


f) ogni caldaia prodotta in unico esemplare.


Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di rendimento di cui all'art. 4, comma 1, si riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento.