Art. 2 - Garanzia fideiussoria.
All'atto della stipula di un
contratto che abbia come finalità il trasferimento non
immediato della proprietà o di altro diritto reale di
godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime
finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è
obbligato, a pena di nullità del contratto che può
essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il
rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche
secondo quanto previsto dall'articolo
1938
del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore
di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso
e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto,
deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano
comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che debbano
essere erogate da un soggetto mutuante, nonchè i contributi
pubblici già assistiti da autonoma garanzia.
Per le società cooperative, l'atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.