Art. 12 - Sanzioni.
Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c) n. 1, d), n. 2) e n. 3, e), f), g), h), i) 3, comma 3, 4 e 6 é punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.1
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
1 Comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. b), L. 1° marzo 2002 n. 39.