Compravendita dell’unità immobiliare
Articoli:
§ 1. - Le obbligazioni del venditore
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2005 N. 122
Art. 3. - Requisiti del contratto.

Art. 3. - Requisiti del contratto.


Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso é redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli é cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.


Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:


a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;


b) il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l'acquirente può esercitare tale diritto;


c) la previsione di una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;


d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;


e) la data ed il luogo in cui il contratto é firmato da ciascuna delle parti.


Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui é situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.