Compravendita dell’unità immobiliare
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Art. 1489 - Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.

Art. 1489 - Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.


Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’articolo 1480.


Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.