Compravendita dell’unità immobiliare
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Art. 1477 - Consegna della cosa.

Art. 1477 - Consegna della cosa.


La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.


Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti, dal giorno della vendita.


Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta.