Compravendita dell’unità immobiliare
Articoli:
§ 1. - Le obbligazioni del venditore
§ 2. - Le obbligazioni del compratore.
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 9 NOVEMBRE 1998 N. 427
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2005 N. 122
Art. 1472 - Vendita di cose future.

Art. 1472 - Vendita di cose future.


Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.


Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza.