Art. 7. - Obbligo della fideiussione.
Il venditore non avente forma giuridica di società di capitali ovvero con capitale sociale versato inferiore a € 5.164.568,99 e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato é obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.
Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all’acquirente la preventiva escussione del venditore.1
1 Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. b), L. 29 marzo 2001, n. 135.