Compravendita dell’unità immobiliare
Articoli:
§ 1. - Le obbligazioni del venditore
§ 2. - Le obbligazioni del compratore.
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 9 NOVEMBRE 1998 N. 427
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2005 N. 122
Art. 1474 - Mancanza di determinazione espressa del prezzo.

Art. 1474 - Mancanza di determinazione espressa del prezzo.


Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.


Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina.


Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo nominato a norma del secondo comma dell’articolo precedente.