Compravendita dell’unità immobiliare
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Art. 1483 - Evizione totale della cosa.

Art. 1483 - Evizione totale della cosa.


Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell’articolo 1479.


Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti, che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore.