Compravendita dell’unità immobiliare
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Art. 1487 - Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia.

Art. 1487 - Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia.


I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.


Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.