Compravendita dell’unità immobiliare
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Art. 1476 - Obbligazioni principali del venditore.

Art. 1476 - Obbligazioni principali del venditore.


Le obbligazioni principali del venditore sono:


1) quella di consegnare la cosa al compratore;

2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;

3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.