Art. 11 - Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera.
Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio dello Stato membro dell’Unione europea.1
1 Articolo così sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002 n. 39.