Compravendita dell’unità immobiliare
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Art. 1492 - Effetti della garanzia.

Art. 1492 - Effetti della garanzia.


Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.


La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.


Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.