Compravendita dell’unità immobiliare
Articoli:
§ 1. - Le obbligazioni del venditore
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 9 NOVEMBRE 1998 N. 427
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2005 N. 122
Art. 1541 - Prescrizione.

Art. 1541 - Prescrizione.


Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell’immobile.