Compravendita dell’unità immobiliare
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Art. 1490 - Garanzia per i vizi della cosa venduta.

Art. 1490 - Garanzia per i vizi della cosa venduta.


Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.


Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.