Compravendita dell’unità immobiliare
Articoli:
§ 1. - Le obbligazioni del venditore
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 9 NOVEMBRE 1998 N. 427
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2005 N. 122
Art. 1537 - Vendita a misura.

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Sezione III - La vendita di cose immobili



Art. 1537 - Vendita a misura.


Quando un determinato immobile è venduto con l’indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.


Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l’eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.