Compravendita dell’unità immobiliare
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Art. 1495 - Termini e condizioni per l’azione.

Art. 1495 - Termini e condizioni per l’azione.


Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.


La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.


L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.