Compravendita dell’unità immobiliare
Articoli:
§ 1. - Le obbligazioni del venditore
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2005 N. 122
Art. 4. - Obblighi specifici del venditore.

Art. 4. - Obblighi specifici del venditore.


Il venditore utilizza il termine “multiproprietà” nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto é un diritto reale.


La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento alla possibilità di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.