Compravendita dell’unità immobiliare
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Art. 1491 - Esclusione della garanzia.

Art. 1491 - Esclusione della garanzia.


Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.