Compravendita dell’unità immobiliare
Articoli:
§ 1. - Le obbligazioni del venditore
§ 2. - Le obbligazioni del compratore.
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 9 NOVEMBRE 1998 N. 427
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2005 N. 122
Art. 1473 - Determinazione del prezzo affidata a un terzo.

Art. 1473 - Determinazione del prezzo affidata a un terzo.


Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.


Se il terzo non vuole o non può accettare l’incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.