Art. 10 - Esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare.
Gli atti a titolo oneroso che hanno
come effetto il trasferimento della proprietà o di altro
diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali
l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di
acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di
suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al
giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare,
non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo
67
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
Non sono, altresì, soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.