Compravendita dell’unità immobiliare
Articoli:
§ 1. - Le obbligazioni del venditore
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2005 N. 122
Art. 15 - Gestione del Fondo.

Art. 15 - Gestione del Fondo.


La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP - Concessionaria di servizi assicurativi pubblici s.p.a., che vi provvede per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero.


La concessione si conforma al principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrità, la liquidazione delle relative spese, nonchè al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità indicate dal presente decreto. Ai relativi oneri e alle spese di gestione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:


a) iniziative informative da assumersi ad opera del Fondo, con oneri a suo carico, al fine di garantire l'effettiva fruizione dei benefici previsti dal presente decreto da parte dei destinatari;


b) la rilevazione dei dati necessari per la definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, nonchè per la determinazione annua della misura del contributo obbligatorio, di cui all'articolo 17, comma 4;


c) l'istruttoria delle richieste di indennizzo;


d) la liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche;


e) la ripetizione delle somme già erogate, nei casi di revoca o riforma dell'attribuzione, nonchè l'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 14, comma 7;


f) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare all'erogazione degli indennizzi, nonchè al sostenimento degli oneri di gestione;


g) la destinazione ad investimenti a redditività certa ed adeguata delle somme disponibili, compatibilmente con le esigenze di liquidità del Fondo;


h) la presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull'attività svolta.


La concessione stabilisce, altresì, le modalità di accreditamento alla CONSAP delle somme che affluiscono al Fondo.