Compravendita dell’unità immobiliare
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Art. 1488 - Effetti dell’esclusione della garanzia.

Art. 1488 - Effetti dell’esclusione della garanzia.


Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l’evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.


Il venditore è esente anche da quest’obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.