Compravendita dell’unità immobiliare
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Art. 1494 - Risarcimento del danno.

Art. 1494 - Risarcimento del danno.


In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.


Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.