Compravendita dell’unità immobiliare
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Art. 1478 - Vendita di cose altrui.

Art. 1478 - Vendita di cose altrui.


Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore.


Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.