PARTE III - La Gestione
Rapporti di Lavoro
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008

Art. 48 - Retribuzione portieri con alloggio.


Art. 48 - Retribuzione portieri con alloggio.


La retribuzione per i portieri con alloggio comprende:


1) salario conglobato mensile;

2) eventuali indennità a carattere continuativo;

3) scatti di anzianità;

4) alloggio gratuito o l’indennità sostitutiva nei casi previsti;

5) l’energia elettrica nella misura di 40 kWh mensili e l’acqua nella misura di 120 mc annui;

6) riscaldamento.