Art. 20 - Apprendistato.
L’apprendistato è ammesso per le mansioni indicate ai profili B e C di cui all’art. 5.
Possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, fatte salve le modalità di legge.
Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato in 60 giorni di calendario, durante i quali è possibile reciprocamente risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso.
La durata massima dell’apprendistato è fissata in 30 mesi.
Non è considerato periodo utile per l’apprendistato il periodo di servizio di leva.
La retribuzione dell’apprendista viene calcolata sulla retribuzione base conglobata del lavoratore qualificato:
- 70% per i primi dieci mesi;
- 80% dall’undicesimo al ventesimo;
- 90% dal ventunesimo al trentesimo.