Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della Regione.

Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della Regione. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)


Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della Regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.