Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33).
Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa.