Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio.

Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)


Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le Regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25.822 euro.


Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della Regione.


La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi.


Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.