Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio.

Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)


Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della Regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.