Art. 100 (L) - Competenza della Regione. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della Regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.