Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 24 (L) - Certificato di agibilità

Titolo III - Agibilità degli edifici



Capo I - Certificato di agibilità



Art. 24 (L) - Certificato di agibilità. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220, e 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)


Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.


Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:


a) nuove costruzioni;


b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;


c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.


Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.


Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.