Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali.

Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali. (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)


Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le Regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:


a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;


b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;


c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;


d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;


e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.


Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.


Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.


Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.