Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire. (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
La Regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.