Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 88 (L) - Deroghe.

Art. 88 (L) - Deroghe. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)


Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.


La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.