Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire. (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2)
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.