Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo III - Agibilità degli edifici
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica.

Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica. (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, u.c.; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 27, u.c.)


Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:


a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;


b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.


Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del Comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.