Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore.

Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore. (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)


Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.