Art. 43 (L) - Riscossione. (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono accertati e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.