Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore.

Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore.


Restano in vigore le seguenti disposizioni:


a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione dell’articolo 136, comma 2, lettera b);


b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;


c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione dell’articolo 136, comma 2, lettera f);


d) legge 24 marzo 1989, n. 122;


e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;


f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:


a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;


b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;


c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;


d) legge 5 marzo 1990, n. 46;


e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;


f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;


All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività”.