Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici.

Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)


Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei Comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della Regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.