Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali. (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109)
Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27, il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.