Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza. (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al Comune e alla Regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.