Sezione II - Vigilanza
Art. 68 (L) - Controlli. (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle Regioni, delle Province e dei Comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.