Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione.

Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione. (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)


Le Regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.


Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 comporta:


a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;


b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;


c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.1


Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.


Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 2 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.


Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.


In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.


1 Misure così modificate dall'art. 27, comma 17, L. n. 448/2001.